L’amministrazione di sostegno

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Nel nostro ordinamento, con la L. n. 6/2004, è stato ampliato il novero delle tutele applicabili alle ipotesi di incapacità giudiziale delle persone, introducendo l’istituto dell’amministrazione di sostegno. Tale novella è il risultato anche di una spinta comunitaria, in particolar modo data dall’art. 25 Carta di Nizza che sancisce il carattere inviolabile della dignità umana, nonché dall’art. 26 che delinea il diritto al rispetto della vita degli anziani e disabili.
L’amministrazione di sostegno è disciplinata dagli artt. 404 ss. cod. civ.
La finalità del nuovo istituto è quella di tutelare, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto od in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, fornendo loro un sostegno temporaneo o permanente.
La normativa prevede la nomina, da parte del Giudice Tutelare competente in base alla residenza del beneficiario, di un amministratore, a favore dell’amministrato, che è un soggetto che si trova in una condizione di menomazione psico – fisica, che non gli consente di provvedere correttamente alla cura dei propri interessi, non solo a tempo indeterminato ma anche parzialmente od in via temporanea.
Benché sia possibile avanzare personalmente la richiesta di nomina di amministratore di sostegno, in pratica, si consiglia di intraprendere tale percorso con l’assistenza di un legale che possa fornire una consulenza ed assistenza completa in fase di redazione del ricorso, allegazione di tutta la documentazione necessaria – anagrafica, medica, economica etc – deposito dello stesso e nel corso dello svolgimento del processo.
La disciplina prevede la necessità di sentire la persona interessata da parte del Giudice la quale deve presentarsi all’udienza fissata, a meno che ciò non si impossibile per le condizioni della stessa, tanto da dover recarsi il Giudice nel luogo si trova il soggetto incapace.
Il Giudice può disporre altresì tutti gli accertamenti di natura medica e non, che ritiene utili ai fini della decisione.
La nomina viene disposta con decreto motivato del Giudice, entro 60 giorni dal deposito del ricorso, a favore di minorenni o maggiorenni che si trovano nello stato di menomazione, dopo aver notificato il ricorso al beneficiario e, ove presenti, al coniuge, agli ascendenti (genitori e nonni), i fratelli ed agli altri conviventi.
L’assistenza di un avvocato serve altresì, annualmente, per redigere e presentare correttamente la relazione periodica e rendiconto annuale che ogni amministratore di sostegno deve obbligatoriamente depositare presso la Cancelleria del Giudice tutelare che lo ha nominato, al fine di informare l’autorità giudiziaria delle attività compiute e della gestione del denaro dell’amministrato, allegandone le rispettive prove (es. estratti conto, rendite, polizze, beni immobili, spese etc).
Solitamente, il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno è presentato dai familiari della persona bisognosa, ma accade anche che i servizi sociali – soprattutto in relazione alle persone anziane – avendo in carico soggetti non più in grado di gestire i propri interessi decidano di depositare tale richiesta presso il Tribunale competente.
Nella maggior parte dei casi, l’amministratore di sostegno viene scelto tra i familiari più stretti del beneficiario che già si occupano della sua assistenza – genitori, fratelli, figli, anche se talvolta, in mancanza di parenti o per espressa volontà degli stessi di non ricoprire tale ruolo, viene nominato un terzo estraneo – un avvocato – quale amministratore.